Gli Assegni familiari (AF) sono destinati al mantenimento del figlio. Per questo se è il genitore non affidatario a percepirli, deve trasferirli al genitore affidatario, ossia al genitore con cui vive il figlio. Senza l’accordo del genitore affidatario, non può tenerli per coprire le spese del figlio quando si reca da lui e non può nemmeno versarli su un conto risparmio a nome del figlio.
In caso di difficoltà a ricevere dal genitore non affidatario gli AF, il genitore affidatario può chiedere che gli AF gli siano versati direttamente (“versamento a terzi”). Nel caso di figli maggiorenni cui spetta l’Assegno di formazione, saranno loro a dover inoltrare tale richiesta.
La richiesta di versamento a terzi deve essere inoltrata per iscritto alla Cassa di compensazione per gli AF che versa le prestazioni. Occorre fornire elementi di prova che dimostrano come l’altro genitore si rifiuti di trasferire integralmente e/o con regolarità gli AF.
Se il genitore non affidatario si rifiuta di collaborare e di fornire il nome della sua Cassa di compensazione, è possibile verificare online sul Registro degli assegni familiari (RAFam) se vengono versati AF per il figlio e da quale Cassa di compensazione. (https://www.infofamz.zas.admin.ch/AlfaInfoWeb/#/search)
Per maggiori informazioni: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/famz/grundlagen-und-gesetze/leistungen.html