Come ci si separa?

Diverse vie per diverse famiglie

Le coppie, sposate o conviventi, che scelgono di separarsi sono sempre più numerose. Eppure, quando inizi a pensare a questa possibilità, hai l’impressione di dover compiere un salto nel buio.
I dubbi sono tanti: A chi mi devo rivolgere? Serve per forza un avvocato o un’avvocata? Chi deciderà con chi starà mia figlia o mio figlio? Possiamo regolarci con un accordo informale?

le procedure per separarsi

Gli aspetti da definire che riguardano la nuova organizzazione della vita familiare, i cosiddetti diritti e doveri genitoriali (autorità parentale, custodia, diritti di visita, contributi di mantenimento), restano gli stessi indipendentemente dallo stato civile della coppia.
Ciò che cambia sono invece le procedure per arrivare a un accordo, che dipendono dall’esistenza o meno di un matrimonio e dal fatto che si riesca, o meno, a trovare un’intesa consensuale.
I tempi per portare a termine una separazione sono spesso lunghi. Questa fase di incertezza, e talvolta di conflittualità, può essere dolorosa e faticosa per tutti: genitori e figli.
Per questo è importante capire fin dall’inizio quale via percorrere.
Le situazioni di separazione sono molto variegate e possono essere distinte in tre principali categorie.

1. Le separazioni consensuali

Molte coppie riescono a separarsi in modo sostanzialmente consensuale: la maggior parte dei genitori trova un accordo autonomamente o con l’aiuto di una consulenza o di un accompagnamento iniziale.

Se tu e l’altro genitore siete già riusciti a parlare apertamente della separazione, se entrambi riconoscete la necessità di questo passo e siete in grado di costruire insieme un accordo condiviso su come organizzare la vita familiare (con chi staranno i figli o le figlie, in quali tempi e modalità), allora avete già tracciato una rotta chiara.
Essere consapevoli che entrambi dovrete contribuire, secondo le vostre possibilità, al mantenimento dei figli o delle figlie, significa avere una bussola affidabile. In questo caso, il viaggio della separazione potrà svolgersi con mari relativamente tranquilli, lasciando spazio alla costruzione di nuovi equilibri senza tempeste eccessive.

Alcuni genitori non sentono il bisogno di formalizzare un accordo di separazione. Ed è effettivamente possibile decidere consensualmente di interrompere la vita familiare comune e riorganizzare il proprio quotidiano nel modo che si ritiene più adeguato senza dover far intervenire alcuna autorità.

Questo è valido sia per le coppie non coniugate sia per quelle coniugate, che risulteranno dunque semplicemente separate di fatto. Tuttavia, un accordo informale tra genitori, non approvato dall’autorità competente, non ha valore legale e non è, ad esempio, ritenuto valido in caso di richiesta di un’eventuale prestazione sociale e non da diritto all’anticipo alimenti in caso di mancato pagamento della somma liberamente pattuita tra i genitori.

Per garantire maggiori tutele per sé e per i propri figli, i genitori possono dunque redigere un accordo di separazione in cui sono regolamentati i principali diritti/doveri dei genitori (autorità parentale, custodia e diritti di visita, contributi di mantenimento).

I genitori non sposati potranno sottometterlo per approvazione all’Autorità Regionale di Protezione (ARP) del luogo di domicilio dei figli, mentre quelli sposati dovranno invece indirizzarlo alla Pretura del luogo di domicilio dei figli. Trovate sul sito alcuni esempi di accordi di separazione.
È importante che tale accordo rispetti il diritto di famiglia svizzero.
Diversi servizi vi possono aiutare nella sua redazione.

Non è mai troppo presto!

I genitori non coniugati hanno la possibilità, fin dal momento del riconoscimento di paternità, di accordarsi in modo vincolante su come regolamentare nel corso del tempo – ed anche in caso di separazione – le responsabilità di cura del bambino e i contributi di mantenimento.
Questo tipo di accordo non è obbligatorio per i genitori conviventi; tuttavia, se esiste una convenzione sottoscritta dai genitori ed approvata dall’ARP, essa può essere fatta valere e rende dunque possibile – qualora fosse necessario – l’accesso all’anticipo alimenti, permettendo al genitore che avrebbe diritto di riceverli di guadagnare tempo prezioso.

2. Le separazioni conflittuali

In altri casi, il viaggio della separazione può incontrare mari più agitati: il disaccordo con l’altro genitore può riguardare aspetti economici, come i contributi di mantenimento, o questioni organizzative, come la custodia e i tempi di visita. L’intensità del conflitto può variare, ma ciò che conta è come si sceglie di affrontarlo.

Se anche tu e l’altro genitore non siete d’accordo su alcuni punti, ma riconoscete entrambi l’importanza di proteggere i figli o le figlie dalle tempeste del conflitto e di costruire una rotta che vi consenta di collaborare serenamente in futuro, la mediazione familiare può offrirvi uno spazio sicuro in cui cercare insieme un compromesso.

Prima di intraprendere questo percorso, però, è fondamentale che entrambi desideriate davvero provare: il mediatore o la mediatrice non hanno il potere di imporre decisioni. Il timone resta nelle vostre mani, e ciascuno di voi è libero di interrompere il viaggio in qualsiasi momento.

Se la mediazione non porta all’approdo sperato o se non vi sono i pressuposti per la sua buona riuscita, allora non resta che affidarsi alla via legale, rivolgendosi direttamente all’autorità competente.

Quando i genitori coniugati non riescono a trovare un accordo o uno dei coniugi teme che il partner non rispetti gli accordi presi, può essere sollecitato l’intervento di un giudice nell’ambito delle misure di protezione dell’unione coniugale. Più precisamente, la competenza spetta alla Pretura del luogo di domicilio dei figli. Il suo intervento può essere richiesto da entrambi i coniugi ma anche da uno solo di essi. Il pretore si occuperà allora di regolamentare, o validare, le modalità della loro separazione. Si parla in questo caso di separazione giudiziale.

In caso di separazione conflittuale tra genitori non coniugati, in particolare in caso di un disaccordo che coinvolge anche le questioni economiche (l’ammontare dei contributi di mantenimento), la competenza per regolamentare la separazione passa dall’ARP alla Pretura.

3. Le separazione in presenza di violenza domestica

Quando si parla di separazione, è importante distinguere tra i conflitti genitoriali e la violenza domestica.

La conflittualità tra genitori può anche essere intensa, ma resta pur sempre uno scontro tra due timonieri che, pur con visioni distinte, cercano di governare la stessa nave.

La violenza, invece, è qualcosa di diverso: non si tratta più di divergenze, ma di un rapporto sbilanciato in cui l’altro genitore cerca di prendere con la forza il controllo dell’imbarcazione, togliendoti voce e libertà.

La violenza può avere forme diverse – fisica, sessuale, verbale, psicologica o economica – ma ciò che la distingue dal conflitto è proprio l’asimmetria di potere: non siete due capitani in disaccordo, sei tu a trovarti in una posizione di vulnerabilità di fronte a chi usa comportamenti violenti per imporre potere e controllo.In questi casi, la priorità è la protezione della vittima e dei figli.

Un genitore ha il diritto di lasciare l’abitazione comune insieme ai figli contro la volontà dell’altro quando la convivenza mette a rischio la sua persona, la sua sicurezza economica o il benessere della famiglia.
Se necessario, le madri vittime di violenze e i loro figli possono rifugiarsi all’interno di una delle Case protette presenti sul territorio.

Il Servizio aiuto alle vittime funge da orientamento e fornisce le principali informazioni.
In queste situazioni, è altamente raccomandato ricorrere ai servizi di un/a avvocato/a per tutelare i propri diritti e quelli dei propri figli e per avviare celermente la procedura di separazione.

È importante che l’autorità tenga conto della presenza di una situazione di violenza domestica al momento di stabilire i diritti/doveri dei genitori (autorità parentale, custodia e diritti di visita). Possono, ad esempio, essere imposte delle limitazioni alle relazioni personali tra il genitore violento e i figli, il diritto di visita può essere sospeso – se necessario per garantire la protezione del minore – o può essere svolto in forma sorvegliata (ad esempio presso i vari Punti d’incontro presenti sul territorio).

Per maggiori informazioni sui casi di separazione/divorzio in seguito a violenze domestiche, rinviamo alla guida specifica Contatti dopo la violenza domestica? edita dalla Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica.

Come faccio per pagare l’avvocato/a?

Se una persona non è misura di sostenere le spese legali relative alla procedura di separazione, può fare richiesta dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio). La richiesta è da rivolgere all’Autorità competente presso la quale si avvia la causa (ARP o Pretura).
Qualora la condizione economica della persona ammessa all’assistenza giudiziaria dovesse migliorare notevolmente nei 10 anni successivi, lo Stato può richiedere una restituzione parziale o totale degli importi versati.

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