Alimenti

Cos’è l’obbligo di mantenimento (alimenti)?

L’obbligo di mantenimento è regolato nel Codice civile svizzero (CC) dagli art. 276-295 e nasce direttamente dal vincolo giuridico di filiazione.

Nell’obbligo di mantenimento sono comprese tutte le spese necessarie allo sviluppo fisico, intellettuale e morale: vitto, alloggio, abbigliamento, cure generali, salute, educazione, formazione scolastica e professionale, tempo libero, copertura contro il rischio di malattia e incidente.

Quando i genitori non convivono, sono separati o divorziati, il genitore che non detiene la custodia è tenuto a versare una pensione mensile a titolo di contributo per le spese di mantenimento ed educazione e ciò fino alla maggiore età o fino al termine della formazione del figlio (art. 277 CC). Il contributo di mantenimento viene fissato nella convenzione di mantenimento (nel caso di coppie non coniugate), di separazione o di divorzio.

Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.
Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi e deve essere pagato anticipatamente (art. 285 CC). Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento, rendite di assicurazioni sociali o altre prestazioni analoghe destinate al mantenimento del figlio devono essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento (art. 285a CC).

Il contributo di mantenimento, versato mensilmente fino alla maggiore età del figlio, fino al termine della sua formazione ordinaria oppure fino alla data stabilita nella convenzione, può essere aumentato o ridotto in caso di determinate modifiche dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita (art. 286 CC)1.

 Per maggiori informazioni sull’attuale metodo di calcolo dei contributi di mantenimento, rinviamo alla nostra sezione dedicata agli “ASPETTI LEGALI”

 

1 Quando i contributi di mantenimento per i figli minorenni non vengono pagati o vengono versati in maniera irregolare o in ritardo, il genitore al quale dovrebbero essere corrisposti ha due possibilità: può agire da solo oppure ricorrere all’aiuto dello Stato. Chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (art. 217 CP).

Cosa fare se non ricevete gli alimenti che vi spettano?

 

Avete diritto a un contributo di mantenimento (alimenti) per voi o per i vostri figli e l’altro genitore non ve lo versa o lo fa solo parzialmente o in ritardo?

Potete rivolgervi allo Sportello aiuto all’incasso e, per i figli minorenni, potete fare richiesta dell’anticipo alimenti.

Secondo una stima di Caritas Svizzera, più del 20% dei genitori non affidatari non versa (del tutto o in parte) il contributo di mantenimento, oppure non lo fa in modo regolare.

Sportello aiuto all’incasso alimenti

 

Lo Sportello di aiuto all’incasso alimenti è un servizio cantonale gratuito che si occupa di mettere in atto – su procura dell’avente diritto – tutte le opportune misure giudiziarie ed esecutive per ottenere il pagamento dei contributi dovuti.

A partire dal 1 gennaio 2023 questo servizio è fornito dall’Ufficio rette, anticipi e incassi della Sezione del Sostegno sociale.

Lo Sportello fornisce assistenza e sostegno all’incasso dei contributi di mantenimento, unicamente su richiesta, consigliando e informando sui diritti, sulle possibili procedure e sugli obblighi degli aventi diritto.

In un primo momento lo Sportello prende contatto con il debitore rammentandogli i suoi obblighi e intimandogli il rispetto di quanto previsto dal titolo di mantenimento. Qualora non si riuscisse ad ottenere un risultato significativo, il servizio interviene avviando procedure esecutive, giudiziarie o, in ultima ratio, penali.

Chi può beneficiare di questo servizio?

Se secondo una decisione o un accordo di mantenimento approvato da un’autorità hai diritto ad un contributo di mantenimento per te e/o per i tuoi figli ma non hai ricevuto, o hai ricevuto solo parzialmente, gli alimenti dovuti, puoi rivolgerti allo Sportello di aiuto all’incasso alimenti.

Se sei domiciliato in un altro cantone, dovrai rivolgerti al Servizio di aiuto all’incasso del tuo cantone.

Se hai dei figli maggiorenni che non hanno ricevuto il contributo di mantenimento devono compilare loro separatamente una richiesta di aiuto all’incasso. Nel caso di figli maggiorenni, non è necessario che gli alimenti siano stati stabiliti in un accordo approvato dall’autorità, ma basta un accordo scritto con il genitore non affidatario.

Le pretese di mantenimento devono essere attuali, vale a dire che i contributi del mese corrente non sono stati pagati per intero, in tempo utile, regolarmente o del tutto.

Come fare?

Sul sito dello Sportello di aiuto all’incasso, trovate un formulario, da compilare per avviare la procedura. La richiesta va inoltrata, con tutta la documentazione completa allegata, a:

Ufficio rette, anticipi e incassi

Viale Officina 6

6500 Bellinzona

Una volta trasmessa la richiesta completa, verranno effettuati i passi necessari al fine di indurre la persona debitrice a saldare volontariamente il suo debito. In caso di insuccesso, l’Ufficio si occuperà di avviare le opportune e proporzionate misure legali per richiedere il pagamento dei contributi di mantenimento.
In qualsiasi momento la persona richiedente potrà interrompere la procedura.

 

Ufficio rette, anticipi e incassi

Viale Officina 6, 6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 71 11

Email: dss.urai@ti.ch

 

 

Scheda informativa per gli aventi diritto

Scheda informativa per il debitore

Scheda informativa per figli maggiorenni

 

Aiuto all’incasso con debitore di alimenti residente all’estero

 

Se il debitore che non versa regalarmente gli alimenti risiede all’estero, occorre contattare telefonicamente l’Ufficio rette, anticipi e incassi.

Tramite l’Ufficio federale di giustizia, le autorità dello Stato in cui il debitore di alimenti risiede agiscono, in base alla loro legislazione, per recuperare i contributi di mantenimento dovuti.

Le procedure d’incasso per l’esazione di alimenti all’estero sono, per principio, gratuite.

Hanno diritto a questo aiuto all’incasso internazionale tutti i creditori di pensioni alimentari (figli minorenni, maggiorenni e coniugi) domiciliati nel Cantone per i quali il contributo alimentare stabilito mediante sentenza o convenzione non è versato regolarmente dal debitore di alimenti residente all’estero.

 

Ufficio rette, anticipi e incassi

Viale Officina 6, 6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 71 11

Email: dss.urai@ti.ch

Per maggiori informazioni: Obbligazioni alimentari internazionali

 

Anticipo alimenti per figli minorenni

 

Il Servizio anticipo alimenti si occupa di anticipare al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni, sulla base delle decisioni del Giudice o di una convenzione approvata dall’autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

Chi può beneficiare di questo servizio?

Hanno diritto tutti i figli minorenni domiciliati nel Cantone per i quali il contributo alimentare stabilito non è versato regolarmente dal genitore obbligato.

Il contributo alimentare deve essere stato stabilito dalla decisione di un Giudice o in una convenzione approvata dall’Autorità.

L’anticipo degli alimenti è indipendente dalla condizione economica del richiedente. L’anticipo non costituisce in senso stretto una prestazione sociale ma è un mezzo di difesa dei diritti del foglio minorenne.

A quanto ammonta l’importo versato?

L’anticipo corrisponde all’importo fissato dalla sentenza o dalla convenzione, fino a un importo massimo di 700.- mensili per figlio.

Se la sentenza o la convenzione prevede un importo maggiore, sarà lo Stato ad occuparsi di agire – tramite le procedure di aiuto all’incasso – per per recuperare l’intero importo stabilito nella sentenza o nella convenzione, riversando, una volta incassato, l’importo mancante non anticipato al richiedente.

L’anticipo alimenti può essere erogato per un massimo di 60 mesi cumulativi. Il diritto si estende oltre i 60 mesi nel caso in cui gli importi recuperati superino il 50% dell’anticipo erogato.

A chi rivolgersi?

Le nuove richieste devono essere presentate tramite le sedi regionali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore famiglie e minorenni.

 

Sede di Bellinzona e Tre Valli – Settore famiglie e minorenni UAP

Via Giringhelli 19, 6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 75 11

dss-minorenni.bellinzona@ti.ch

 

Sede di Locarno – Settore famiglie e minorenni UAP

Via Luini 12, 6600 Locarno

tel. +41 91 816 05 61

dss-minorenni.locarno@ti.ch

 

Sede di Lugano – Settore famiglie e minorenni UAP

San Salvatore 3, 6900 Paradiso

tel. +41 91 815 75 31

dss-minorenni.lugano@ti.ch

 

Sede di Mendrisio – Settore famiglie e minorenni UAP

Via Bernasconi 19, 6850 Mendrisio

tel. +41 91 815 94 01

dss-minorenni.mendrisio@ti.ch

 

Le richieste di rinnovo della concessione devono invece essere inoltrate, prima della scadenza, direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), Servizio rette, anticipi e ricuperi.

 

Servizio rette, anticipi e ricuperi – USSI

Vicolo Santa Marta 2, 6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 54 04

dss-ussi@ti.ch