Assegni familiari
Assegni familiari di base (LAFam)
Assegni per i figli e assegni di formazione
Gli assegni familiari di base o ordinari sono in Svizzera la principale misura di compensazione dei costi sostenuti da tutti i genitori per il mantenimento dei figli ma, diversamente dalle prestazioni delle altre assicurazioni sociali, non costituiscono una sostituzione del reddito, bensì un suo complemento.
Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e, in certi Cantoni, assegni di nascita e di adozione.
Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam) in Ticino vengono versate le seguenti prestazioni:
- un assegno per i figli di 200 franchi mensili per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un’incapacità di guadagno in seguito a malattia o invalidità (assegno per i figli);
- un assegno di 250 franchi mensili per ogni figlio in formazione, dal compimento del 16° anno di età fino alla conclusione della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni del figlio (assegno di formazione). Sono considerati “formazione” la frequenza di scuole, la formazione professionale nel quadro di un tirocinio, ma anche un’attività che non prevede il conseguimento di un diploma specifico e prepara il figlio al futuro svolgimento di un’attività lucrativa. Il figlio che esercita un’attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi a titolo accessorio non è considerato come una persona in formazione.
I tipi e gli importi degli assegni variano a seconda dei Cantoni (tabella a pag. 4).
Le informazioni periodiche per il Cantone Ticino relative all’anno in corso sono reperibili sul sito Internet dello IAS.
Hanno diritto alla riscossione degli assegni familiari i salariati, i lavoratori/le lavoratrici indipendenti e le persone senza un’attività lucrativa (v. opuscolo informativo sugli assegni familiari). Per le persone che lavorano nel settore agricolo è prevista una normativa speciale (v. opuscolo informativo sugli assegni familiari nell’agricoltura). Gli assegni familiari di cittadini dell’UE e dell’AELS che lavorano in Svizzera e i cui figli vivono in uno Stato membro dell’UE e dell’AELS hanno diritto agli assegni familiari (v. opuscolo informativo a pag. 78).
Nel caso dei lavoratori/delle lavoratrici dipendenti, sono i datori di lavoro a versare gli assegni familiari direttamente con lo stipendio.
Essi/esse si devono pertanto affiliare a una cassa di compensazione AVS per assegni familiari attiva nel Cantone in cui l’azienda ha la sua sede. I salariati/le salariate presentano la richiesta al datore di lavoro. I lavoratori/le lavoratrici indipendenti e i salariati/le salariate il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo, presentano la richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati/e.
Nel caso di separazione o divorzio ha diritto alla riscossione dell’assegno ordinario la persona che ha l’autorità parentale o, in caso di autorità parentale congiunta, la persona presso il quale il figlio vive prevalentemente (per il calcolo del diritto cliccare qui).
Gli assegni familiari devono essere trasferiti in aggiunta ai contributi di mantenimento alla persona che si occupa del figlio.
Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, gli assegni familiari possono essere versati direttamente a quest’ultimo o alla persona che ne ha l’affidamento. Gli assegni familiari possono essere percepiti attraverso l’ufficio recupero e anticipo alimenti.
Il diritto al versamento degli assegni familiari può essere fatto valere a posteriori, ma al massimo per i cinque anni precedenti la richiesta. Questo termine si applica a tutti i diritti nati dal 1° gennaio 2009.
Assegni familiari di complemento
Assegni integrativi (AFI) e assegni di prima infanzia (API)
Oltre agli assegni familiari ordinari (assegni per i figli e di formazione), in Ticino possono essere riconosciuti due tipi di assegni familiari di complemento: gli assegni integrativi (AFI) e gli assegni di prima infanzia (API).
Essi possono essere accordati a seconda della situazione economica dei richiedenti indipendentemente dallo statuto professionale degli stessi (salariati, indipendenti, senza attività lucrativa, disoccupati ecc.).
Queste prestazioni familiari non sono destinate a tutti, ma solo a quelle famiglie con figli e con un reddito insufficiente.
Hanno lo scopo di combattere la povertà e l’esclusione sociale.
Gli assegni AFI e API vengono versati dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Il Cantone Ticino è l’unico a prevedere nella sua legislazione sugli assegni familiari questo genere di prestazioni sociali. I genitori soli (famiglie monoparentali) e i genitori sposati o conviventi (famiglie biparentali), che vivono con i figli, hanno diritto a questi assegni se almeno un genitore ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero.
La richiesta per poter beneficiare di questi assegni deve essere presentata tramite il comune di domicilio che provvederà a fissare un appuntamento presso il competente sportello Laps.
Il diritto agli assegni AFI e API nasce il primo del mese in cui è stata presentata la richiesta e si estingue quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo a un anno dalla decorrenza del diritto.
Il titolare del diritto ha l’obbligo di informare su qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri della famiglia di riferimento (ad esempio in caso di cambiamento di indirizzo, inizio o cessazione di un’attività lucrativa, inizio di una convivenza, vendita di un bene immobiliare, riscossione di un’eredità o donazione ecc.). Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.
Assegno integrativo (AFI)
Assieme agli altri redditi, l’assegno integrativo (AFI) copre il fabbisogno vitale scoperto del figlio o dei figli fino ai 15 anni.
Ha diritto all’assegno per il figlio il genitore domiciliato in Ticino se cumulativamente:
- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio;
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero;
- soddisfa i requisiti della Laps.
Assegno di prima infanzia (API)
L’assegno di prima infanzia (API) copre il fabbisogno scoperto dell’intero nucleo familiare ed è riconosciuto fino all’accesso dell’ultimo figlio alla scuola dell’infanzia, ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il figlio compie i 4 anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.
Il genitore in una famiglia monoparentale ha diritto all’assegno, se cumulativamente:
- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- coabita costantemente con il figlio;
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero;
- soddisfa i requisiti della Laps.