Sussidio cassa malati (RIPAM)

Attenzione! Non siete sul sito cantonale del sussidio cassa malati. Se avete domande specifiche in merito alla riduzione del premio cassa malati, potete consultare la pagina ufficiale o contattare direttamente il Servizio competente:

Servizio sussidi assicurazione malattia

Via Ghiringhelli 15a
Casella postale 2121
6501 Bellinzona

tel. ricezione +41 91 821 93 11
tel. calcolo +41 91 821 93 21

 

Per le persone sole e le coppie sposate o non sposate, rispettivamente con o senza figli (denominate “unità di riferimento”; UR), il cui reddito disponibile – composto dalla somma di tutti i redditi più un quindicesimo della sostanza netta e dedotte le spese riconosciute dalla legge – è inferiore a determinati limiti, il Cantone concede aiuti finanziari finalizzati a sostenere i costi derivanti dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia di base ai sensi della LAMal.

Si tratta dei cosiddetti sussidi di cassa malati o meglio, secondo la terminologia utilizzata dalla legge, della riduzione dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (RIPAM).
Non è invece accordato alcun aiuto finanziario per coperture assicurative complementari.

La RIPAM è concessa alle persone che hanno una situazione economica modesta.

L’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha messo a disposizione sul proprio sito Internet un simulatore per facilitare la valutazione del diritto e l’eventuale importo della RIPAM.
Il risultato ottenuto è soltanto indicativo e non legalmente vincolante.

Per principio, il diritto alla RIPAM è determinato sulla scorta della situazione economica e personale riferita alla notifica di tassazione applicabile: per il diritto alla RIPAM relativa al 2022, si tratta della notifica di tassazione dell’anno fiscale 2019.
In casi particolari previsti dalla legge, il diritto alla RIPAM è invece determinato considerando la situazione finanziaria e personale più recente (e non quella riferita all’anno della tassazione applicabile).

Per aver diritto alla RIPAM occorre farne domanda al servizio sussidi assicurazione malattia dello IAS utilizzando l’apposito modulo (formulario di richiesta); si può ottenere detto formulario contattando il succitato servizio, che è pure a disposizione per dubbi o informazioni.

Si rammenta che le Cancellerie comunali non dispongono più dei formulari di richiesta.

I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i beneficiari di assegni integrativi (AFI), di assegni di prima infanzia (API) o di prestazioni assistenziali non devono inoltrare la richiesta di RIPAM: le loro pratiche saranno trattate direttamente e il diritto sarà stabilito d’ufficio.

 

Per ogni UR (persona sola o famiglia, con o senza figli) deve essere presentata una sola richiesta, alla quale devono essere allegati tutti i documenti necessari, in particolare copia del certificato di cassa malati di tutte le persone dell’UR e copia della notifica di tassazione applicabile (imposta cantonale). Laddove il diritto alla RIPAM deve essere determinato considerando la situazione finanziaria e personale più recente, alla richiesta devono essere allegati, in particolare, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare dei redditi conseguiti nel corso degli ultimi sei mesi da ogni membro dell’UR e, se del caso, copia di tutti i documenti attestanti eventuali interessi passivi o alimenti versati.

Alle persone che hanno già inoltrato nell’anno precedente la domanda di RIPAM e che secondo la notifica di tassazione applicabile risultano essere potenziali beneficiari, viene invece inviata automaticamente la documentazione precompilata per il rinnovo (formulario di rinnovo).
Al formulario di rinnovo vanno allegati i documenti indicati sullo stesso.

In ogni caso, per poter beneficiare della RIPAM per l’intero anno 2022, la domanda (formulario di richiesta oppure formulario di rinnovo) deve essere trasmessa allo IAS entro il 31 dicembre 2021 (fa stato il timbro postale).
In caso di richiesta tardiva (cioè inoltrata dopo tale data e nel corso dell’anno 2022), il diritto alla RIPAM è accordato solo a partire dal mese seguente (esempio: se la richiesta è inoltrata all’IAS nel corso del mese di gennaio 2022, il diritto è dato soltanto da febbraio 2022).
Questa regola si applica a tutti gli assicurati, quindi a quelli tassati in modo ordinario e a quelli tassati alla fonte.

I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, di assegni per i figli integrativi (AFI), di assegni di prima infanzia (API) e di prestazioni assistenziali non devono inoltrare la richiesta di RIPAM: le loro pratiche sono trattate direttamente e il diritto è accordato d’ufficio dall’IAS.

Per maggiori informazioni sul sussidio 2023