Rendite per vedove/i e orfani

Le rendite cui si può avere diritto, in qualità di vedova/o, variano a seconda:

  •  del tipo di legame che si aveva con la persona deceduta (matrimonio, divorzio, concubinato),
  •  della presenza o meno di figli a carico,
  •  della situazione professionale della persona deceduta, e della causa del suo decesso.

Generalmente, vedove/i e orfani beneficiano della rendita superstiti dell’AVS (e delle eventuali prestazioni complementari).
Per il diritto a ulteriori rendite, è determinante la situazione professionale e assicurativa del partner deceduto e la causa del decesso:

  • il partner o ex-partner deceduto era assicurato all’Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e muore in seguito ad infortunio o a una malattia professionale: Rendita per superstiti dell’Assicurazione contro gli infortuni
  • il partner o ex-partner deceduto era affiliato a un istituto di previdenza professionale al momento della sua morte o al momento in cui sorge l’incapacità di lavoro all’origine del decesso: rendita per superstiti della LPP

Se vi è diritto a beneficiare di di più prestazioni per superstiti (AVS, LAINF e LPP), per evitare il sovraindennizzo, vige infine un ordine di precedenza.

Le prestazioni dell’AVS e dell’assicurazione infortuni (LAINF) hanno per principio la precedenza, anche se esiste un obbligo di prestazione della LPP per lo stesso caso d’assicurazione.

Le prestazioni d’invalidità e per i superstiti in conformità alla LPP vengono concesse dunque solo se, sommate alle altre entrate, non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.

Se viene superato questo limite, le prestazioni d’invalidità e superstiti LPP vengono ridotte nella stessa proporzione.

Rendite per superstiti dell’avs

Vi sono tre categorie di rendite per superstiti:

  • le rendite per vedove,
  • le rendite per vedovi,
  • le rendite per orfani.

Affinché una persona abbia diritto a una rendita per superstiti, è necessario che alla persona deceduta si possa conteggiare almeno un anno di contribuzione completo.

 

Rendita per vedove (sposate o divorziate)

Le donne sposate il cui coniuge è deceduto hanno diritto a una rendita vedovile se alla morte del coniuge:

  • hanno uno o più figli (di qualsiasi età).

Oppure:

  • hanno compiuto 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se hanno contratto più matrimoni, si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

Le donne divorziate il cui ex coniuge è deceduto hanno diritto a una rendita vedovile:

  • se hanno figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni, o
  • se il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni, o
  • se il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo che la madre divorziata ne ha compiuti 45.

Le donne divorziate che non soddisfano alcuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita vedovile solo finché il figlio più giovane compie 18 anni.

Rendita per vedovi (sposati o divorziati)

Fino al 2022, gli uomini sposati e quelli divorziati la cui (ex) moglie è deceduta avevano diritto a una rendita per vedovi finché avevano figli di età inferiore ai 18 anni.

Dall’11 ottobre 2022 è in vigore una regolamentazione transitoria, secondo la quale il diritto alla rendita per gli uomini sposati vedovi  non si estinguerà più al compimento del 18° anno d’età del figlio più giovane.

Questa regolamentazione non si applica agli uomini divorziati vedovi (per cui il diritto alla rendita di vedovi si estingue con il 18° compleanno del figlio minore) e nemmeno agli uomini sposati vedovi che prima dell’11 ottobre 2022 avevano perso il diritto alla rendita in seguito alla maggiore età del figlio. 

Rendita per orfani

In caso di decesso del padre o della madre, l’AVS versa ai figli una rendita per orfani. In caso di decesso di entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per orfani: una per ciascun genitore. Il diritto alla rendita per orfani si estingue al 18° compleanno o al termine della formazione, ma al più tardi al 25° compleanno. I figli che durante la formazione conseguono un reddito lordo dell’attività lucrativa superiore a 28’680 franchi non hanno diritto a una rendita per orfani.

Nuove nozze

In caso di nuove nozze cessa il diritto alla rendita vedovile. Il diritto alle rendite per orfani continua invece a sussistere.

Come ottenere le rendite per superstiti

Chi intende far valere il proprio diritto alla rendita per superstiti deve rivolgersi alla cassa di compensazione che, per ultima, ha incassato i contributi della persona deceduta. Il modulo 318.371 – Richiesta di una rendita per superstiti sono disponibili presso le casse di compensazione e le loro agenzie e anche su www.avs-ai.ch.

Importo delle rendite

Le rendite per superstiti sono calcolate in base agli anni di contributi, al reddito e agli accrediti per compiti assistenziali e educativi della persona assicurata deceduta.
Se la persona assicurata muore prima dei 45 anni, la media dei redditi viene aumentata di una percentuale in funzione dall’età, il cosiddetto “supplemento di carriera”.
Se la persona deceduta ha versato contributi all’AVS senza interruzioni dal 1° gennaio dopo il suo 20° compleanno fino alla sua morte (periodo di contribuzione completo), i superstiti (vedova/o e orfani) ricevono le rendite complete. La rendita vedovile completa ammonta almeno a 956 franchi e al massimo a 1’912 franchi, la rendita per orfani completa ammonta almeno a 478 franchi e al massimo a 956 franchi al mese (cifre relative al 2021).
Se il periodo di contribuzione non è completo, vengono versate pensioni parziali. Le pensioni parziali sono calcolate in base al rapporto tra gli anni di contribuzione effettivi della persona deceduta e il periodo di contribuzione completo.

Per maggiori dettagli sul calcolo delle rendite: opuscolo informativo Rendite per superstiti dell’AVS.

Le prestazioni complementari (PC)

Le vedove, i vedovi e gli orfani di modeste condizioni economiche hanno diritto, a certe condizioni, a prestazioni complementari (PC). Le prestazioni complementari sono concesse quando le rendite e il reddito non coprono il fabbisogno vitale.

Il diritto alle PC può essere calcolato in modo rapido e semplice online gra­zie al calcolatore prestazioni complementari:

https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Prestazioni-complementa­ri-PC/Calcolatore-prestazioni-complementari

Per fare richiesta delle PC, occorre annunciarsi presso l’Ufficio competente per le prestazioni complementari (di solito la filiale AVS del vostro luogo di domicilio). Lì potrete ottenere i formulari di richiesta ufficiali.

 

Fondo per vedove, vedovi e orfani

Esiste un fondo specifico in Svizzera che sostiene vedove e vedovi con bambini, nonché orfani di uno o entrambi i genitori che si trovano in una situazione finanziaria precaria. I contributi sono, secondo i casi, ricorrenti o unici e sono complementari alle prestazioni federali o cantonali previste dalla legge. Fino al 2023, questo Fondo era gestito da ProJuventute, dal 2024 la gestione è passata a ProSenectute Svizzera. 

Aventi diritto

  • Vedove con figli (senza limite d’età)
  • Vedovi con figli fino ai 18 anni compiuti
  • Orfani di uno o di entrambi i genitori fino al termine della prima formazione professionale, al massimo fino al 25° anno d’età
  • Vedove e vedovi che si trovano in una fase di chiarimento/ricorso in rapporto alla rendita dell’AI
  • Le persone di nazionalità straniera dopo una residenza ininterrotta di almeno 5 anni in Svizzera. I cittadini di uno Stato membro dell’UE e dell’EFTA ricevono tale sostegno solitamente senza periodo d’attesa.

 

Tipo di contributi

  • Contributi a fini formativi, studi, per aggiornamento, soggiorni linguistici, corsi di sostegno e di recupero
  • Partecipazione di vedove, vedovi e orfani (800 CHF a persona/all’anno) ad attività del tempo libero
  • Contributi per beni di prima necessità come vestiti, elettrodomestici, mobili o spese di trasloco in un appartamento meno caro e per la cauzione dell’affitto
  • Contributi per le spese delle ferie per vedove e per vedovi con mansioni educative e i suoi figli fino a 18 anni (ogni due anni)
  • Contributi per spese di viaggio e vitto a fini formativi e professionali in luoghi distanti
  • Contributi regolari per il sostentamento e/o l’affitto come aiuto temporaneo fino all’erogazione delle prestazioni complementari
  • Contributi per le spese di custodia dei figli e/o terapie di sostegno
  • Spese per la salute che non vengono finanziate dalle prestazioni complementari (bisogna essere in possesso di una lettera di rifiuto da parte dell’AVS)

 

Per ulteriori informazioni e per i moduli per presentare la domanda:
Pro-Juventute-Prestazioni complementari vedove vedovi e orfani

 

Rendite per superstiti – assicurazione contro gli infortuni (lainf) / suva

L’assicurazione contro gli infortuni è un’assicurazione obbligatoria per tutti i dipendenti occupati in Svizzera. L’assicurazione è facoltativa per le persone che esercitano un’attività indipendente.

In diversi settori professionali le aziende sono obbligate ad assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni presso la SUVA, negli altri casi le aziende possono scegliere liberamente altre imprese di assicurazione privata.

Se il decesso del coniuge o ex-coniuge è avvenuto in seguito a un infortunio o una malattia professionale, il coniuge superstite e i figli (e, a determinate condizioni l’ex-coniuge) hanno diritto a una rendita per i superstiti.

Se la persona deceduta ha causato l’incidente per grave negligenza, le rendite per i superstiti possono essere ridotte al massimo alla metà (LAINF art. 37).

Rendita per vedove (sposate)

Una donna sposata ha diritto alla rendita se alla morte del marito:

  • ha figli propri, o vive in comunità domestica con altri figli che in seguito alla morte del coniuge hanno diritto alla rendita
  • o è invalida per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni seguenti la morte del coniuge
  • o se ha compiuto i 45 anni.

Rendita per vedovi (sposati)

Un vedovo ha diritto alla rendita se alla morte della moglie:

  • ha propri figli aventi diritto alla rendita, o vive in comunità domestica con altri figli

aventi diritto a una rendita in seguito alla morte della moglie,

  • oppure se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni seguenti la morte della moglie.

Rendita vedovile per donne o uomini divorziati

Un coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se l’assicurato defunto era tenuto a versargli una pensione alimentare.

Il diritto agli alimenti deve risultare da una sentenza giudiziaria passata in giudicato o da una convenzione di divorzio approvata dal giudice.

La rendita per gli ex-coniugi è tuttavia inferiore a quella per le persone coniugate rimaste vedove.

Rendita per orfani

I figli hanno diritto alla rendita per orfani. Il diritto alla rendita per i figli si estingue al compimento del 18° anno di età. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25° anno d’età.

Nuove nozze

In caso di nuove nozze cessa il diritto alla rendita vedovile. Il diritto alle rendite per orfani continua invece a sussistere.

Ammontare della rendita

Come per le rendite di invalidità, la base di calcolo delle rendite per i superstiti è il guadagno determinante dell’assicurato defunto, ossia il salario da lui riscosso nell’anno precedente l’infortunio.

La rendita per i superstiti viene calcolata in per cento del guadagno assicurato determinante. Essa ammonta:

  • al 40% per il coniuge superstite (vedova o vedovo);
  • al 15% per ogni orfano di padre o di madre;
  • al 25% per ogni orfano di padre e di madre;
  • per tutti i superstiti insieme, senza coniuge divorziato, al massimo al 70%;
  • al 20% per il coniuge superstite divorziato, ma al massimo all’importo degli alimenti dovuti, e non oltre il 90% per il totale dei superstiti.

Se un coniuge superstite e un coniuge superstite divorziato hanno entrambi diritto alla rendita, il totale delle rendite per i superstiti ascende al massimo al 90%.

Riduzioni proporzionali

Se le rendite di tutti i superstiti ammontano complessivamente a più del 70% (o del 90% con quella del coniuge divorziato), tutte le rendite sono ridotte proporzionalmente.

Estinguendosi con il tempo una delle rendite, quelle degli altri aumenteranno proporzionalmente fino al rispettivo ammontare massimo.

 

Rendite vedovili nella previdenza professionale (cassa pensione)

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti sono assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale se sono assicurati nell’AVS e guadagnano almeno 21’510 franchi all’anno (cifra relativa al 2021). Per i lavoratori e le lavoratrici indipendenti, la previdenza professionale (il 2° pilastro) è invece volontaria.

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

  • era assicurato quando si verificò il decesso o quando insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
  • in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapa­cità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
  • è diventato invalido quando era ancora minorenne, presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’in­capacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
  • riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

 

Rendita vedovile per coniugi (vedove/i) 

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

  • deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
  • ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

 

Il coniuge superstite che non adempie a nessuna di queste condizioni ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali del secondo pilastro.

 

Rendita vedovile per donne o uomini divorziati 

Le persone divorziate hanno anch’esse diritto alla rendita vedovile, a condizione che

  • il matrimonio è durato almeno 10 anni, e che
  • secondo la sentenza di divorzio, il partner superstite divorziato abbia beneficiato di una rendita o di un’indennità in capitale invece che di una rendita vitalizia.
  • Tuttavia, la rendita per superstiti non può essere superiore alla pensione alimentare prevista dalla sentenza di divorzio.

 

Rendita vedovile per concubini (partner o ex-partner non sposati)

In caso di concubinato al di fuori del matrimonio, la persona assicurata può designare il partner come beneficiario della prestazione per i superstiti se

  • la coppia ha vissuto insieme per almeno cinque anni prima del decesso della persona assicurata, o se
  • hanno dovuto provvedere al mantenimento di figli comuni.

La persona assicurata deve informare per iscritto il suo istituto di previdenza del fatto che desidera designare il suo partner come beneficiario.

 

Nuove nozze

In caso di nuovo matrimonio, cessa il diritto alla rendita vedovile.

 

Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani.

 

Ammontare della rendita

Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita intera d’invalidità o di vecchiaia cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.

Per calcolare le rendite per superstiti, all’avere di vecchiaia acquisito fino al momento dell’evento assicurato (decesso) sono aggiunti gli ipotetici futuri accrediti di vecchiaia mancanti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, senza gli interessi. La rendita di vecchiaia annuale è calcolata in percento dell’avere di vecchiaia acquisito al momento dell’entrata nell’età di pensionamento ordinaria (aliquota di conversione). La legge prescrive un tasso di conversione minimo del 6,8%, ma le casse pensioni possono anche concedere prestazioni minime migliori.

Altre possibili prestazioni

Salario della persona defunta 

Se la persona defunta aveva figli minorenni o un coniuge o un partner registrato (o altre persone) verso i quali aveva un obbligo di mantenimento, il datore di lavoro della persona defunta deve pagare il salario per un ulteriore mese (calcolato dalla data del decesso). Se la persona deceduta lavorava per la stessa azienda per più di cinque anni, il salario è dovuto per altri due mesi.

Altre assicurazioni

Se la persona deceduta aveva stipulato un’assicurazione sulla vita, vi sarà versato l’importo stabilito nel contratto.

Esistono assicurazioni complementari con la cassa malati o con compagnie d’assicurazione private che versano una determinata somma in caso di morte accidentale.

 

Risarcimento in caso di decesso causato da una terza persona

Se l’incidente mortale è stato causato da una terza persona, potete far valore i vostri diritti contro la persona che ha causato l’incidente o la sua assicurazione di responsabilità civile. Se l’incidente mortale è stato colpa di un’altra persona, è possibile formulare delle richieste di risarcimento e riparazione morale contro la persona che ha causato l’incidente o la sua assicurazione di responsabilità civile. In linea di principio, la persona che ha causato l’incidente deve risarcire i superstiti della vittima dell’incidente per l’intero danno materiale. Questo include anche l’importo con il quale la persona deceduta avrebbe sostenuto le persone a suo carico in futuro. Di regola, i superstiti hanno anche diritto a un risarcimento per danno morale (riparazione) da parte della persona che ha causato l’incidente o della sua assicurazione di responsabilità civile. Il calcolo dei danni e dei risarcimenti per danno morale (riparazione) è complicato. È consigliabile che i superstiti siano rappresentati contro il responsabile da un avvocato specializzato.