Contributi di mantenimento

Gli “alimenti”: cosa sono?

Per riferirsi ai soldi che il genitore non affidatario verso al genitore che ha in cura i figli si parla generalmente di “alimenti”. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come sono calcolati.

L’obbligo di mantenimento è regolato nel Codice civile svizzero (CC) dagli art. 276-295 e nasce direttamente dal vincolo giuridico di filiazione.

Nell’obbligo di mantenimento sono comprese tutte le spese necessarie allo sviluppo fisico, intellettuale e morale: vitto, alloggio, abbigliamento, cure generali, salute, educazione, formazione scolastica e professionale, tempo libero, copertura contro il rischio di malattia e incidente.

Quando i genitori non convivono, sono separati o divorziati, il genitore che non detiene la custodia è tenuto a versare una pensione mensile a titolo di contributo per le spese di mantenimento ed educazione e ciò fino alla maggiore età o fino al termine della formazione del figlio (art. 277 CC). Il contributo di mantenimento viene fissato nella convenzione di mantenimento (nel caso di coppie non coniugate), di separazione o di divorzio.

Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. 

Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi e deve essere pagato anticipatamente (art. 285 CC).

 

Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento, rendite di assicurazioni sociali o altre prestazioni analoghe destinate al mantenimento del figlio devono essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento (art. 285a CC).

Il contributo di mantenimento, versato mensilmente fino alla maggiore età del figlio, fino al termine della sua formazione ordinaria oppure fino alla data stabilita nella convenzione, può essere aumentato o ridotto in caso di determinate modifiche dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita (art. 286 CC)1.

Come vengono calcolati gli “alimenti”?

Il calcolo dei contributi di mantenimento (i cosiddetti “alimenti) non è una questione semplice: negli ultimi anni vi sono state varie modifiche nelle procedure e nei metodi di calcolo e, a lungo, in Svizzera, i metodi e le tabelle adottate variavano molto da un cantone all’altro.

Attualmente, alcune recenti sentenze del Tribunale federale hanno stabilito un metodo di calcolo univoco per tutta la Svizzera, il metodo detto di calcolo dei contributi di mantenimento in due tappe o calcolo dell’eccedenza.

La prima tappa consiste nel definire:

  • l’insieme dei redditi dei genitori (ed eventualmente dei figli)
  • e l’insieme dei bisogni (le spese riconoscibili) dei genitori e dei figli. Per le spese si fa riferimento alle cifre del minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo oppure, nei casi di famiglie con maggiori risorse, secondo il diritto di famiglia.

Questo serve a determinare l’esistenza o meno di un eccedente, ossia di risorse finanziarie superiori al minimo vitale dei vari membri della famiglia.

In assenza di un eccedente, ossia se l’insieme dei redditi dei genitori non è sufficiente a coprire i bisogni di base dei vari membri della famiglia, non è possibile stabilire dei contributi di mantenimento. Il genitore o i genitori che non sono in misura di coprire le proprie spese dovranno quindi fare rivolgersi allo sportello LAPS per richiedere eventuali prestazioni sociali (RIPAM, API/AFI, assistenza, etc).

Facciamo un esempio concreto:

Luisa e Gianluca hanno due figli, Chiara (5 anni) e Francesco (2 anni).

Alla nascita dei bambini Luisa ha dovuto ridurre la sua attività professionale per conciliare impegni familiari e lavorativi, mentre Gianluca ha continuato a lavorare a tempo pieno, seppure in un settore professionale scarsamente retribuito e con contratti precari.

Al momento della separazione i figli sono affidati alla custodia della madre, che continuerà ad occuparsene dunque maggiormente, come ha sempre fatto in precedenza. Gianluca vedrà i figli all’interno dei suoi diritti di visita.

L’insieme dei redditi della famiglia, ossia i due stipendi dei genitori, non bastano a coprire i bisogni di base di tutti.

Al genitore non affidatario, ossia a Gianluca, è garantito il minimo vitale, e così tutto il deficit della famiglia va a cadere sulle spalle di Luisa, ossia del nucleo familiare in cui crescono nel quotidiano i bambini.

Sarà dunque Luisa a dover far richiesta delle possibili prestazioni sociali, gestendone anche da sola – oltre al suo lavoro a tempo parziale e alla cura dei figli – tutto il lavoro amministrativo che ne risulta.

Se vi è, invece, un eccedente, possono essere stabiliti i contributi di mantenimento.

Se l’eccedente non permette tuttavia di coprire l’insieme dei bisogni di base vige un ordine di precedenza:

  • contributi di mantenimento per figli minorenni
  • contributo di presa a carico
  • eventuale diritto al mantenimento del congiunto sposato o divorziato
  • contributo di mantenimento per figli maggiorenni.

Se, a questo punto, resta ancora un eccedente si passa alla seconda tappa, ossia la sua divisione in equità, secondo determinati quozienti, tra i membri della famiglia che ne hanno diritto.

 

Mantenimento diretto e contributo di accudimento[1]

 

ll contributo di mantenimento si compone del “mantenimento diretto” e del “contributo di accudimento”.

Il “mantenimento diretto”

Con “mantenimento diretto si designa il contributo che serve a coprire le spese dirette del bambino.

Il mantenimento diretto del bambino include il contributo alle spese per i suoi fabbisogni vitali, per esempio l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio ecc. e le spese derivanti dalla cura del bambino esterna alla famiglia per motivi legati all’attività professionale.

Quando le relazioni personali (diritti di visita) superano la norma (per es. due serate e notti alla settimana e la metà delle vacanze scolastiche), questa parte della presa a carico può essere tenuta in conto nel calcolo dei contributi per il mantenimento diretto (costi variabili come l’alimentazione e le attività ricreative ma non le spese fisse come per esempio l’affitto), purché la capacità finanziaria della persona che ha la custodia e le altre circostanze lo permettano.
Se i due genitori si suddividono la custodia, il mantenimento diretto si riparte esclusivamente sulla base della capacità finanziaria di ciascuno dei genitori.

Il diritto al mantenimento diretto sussiste fino a quando vige l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

 

Il “contributo di accudimento”

ll contributo di accudimento serve, invece, a coprire le spese di sostentamento della persona che provvede principalmente alla cura del bambino, nella misura in cui questa non possa coprirle da sola a causa della cura del/dei figlio/figli (“ammanco” della persona che provvede alla cura).

Se il genitore che provvede principalmente alla cura del bambino è in grado di sopperire ai bisogni malgrado le incombenze della cura, non sussiste alcun diritto al contributo di accudimento.

Il Tribunale federale ha fissato le seguenti linee guida per il contributo di accudimento: poiché una situazione stabile è nell’interesse del bambino, il modello di accudimento praticato prima della sospensione della comunione domestica deve essere mantenuto nella prima fase che segue la separazione. Per il periodo successivo, o in assenza di tale modello, può essere applicato il modello fondato sui livelli scolastici: la persona che provvede principalmente alla cura del bambino deve esercitare un’attività lucrativa:

  • al 50% a partire dall’obbligo scolastico del più giovane dei figli
  • al 60%-80% a partire dal passaggio di quest’ultimo al livello secondario
  • a tempo pieno a partire dal compimento dei 16 anni.

Va precisato che è possibile derogare a queste linee guida se lo richiede il bene dal bambino. La percentuale richiesta può variare a dipendenza dei bisogni del figlio, della distanza casa-scuola, delle possibilità di conciliazione famiglia/lavoro o di altre peculiarità. Per esempio, nel caso di un bambino piccolo bisogna verificare la disponibilità di offerte di accudimento adeguate. Determinante è stabilire di quanta cura personale ha bisogno il bambino interessato.

Se è necessario provvedere alla cura di più figli il contributo di accudimento è dovuto soltanto una volta, poiché l’ammanco della persona che provvede alla cura non è ripetibile.

Il diritto al contributo di accudimento sussiste fino a quando il bambino non ha più bisogno di cure personali. Di norma il contributo di accudimento cessa al compimento dei 16 anni del più giovane dei figli, quando, conformemente alle linee guida del Tribunale federale, la persona che provvede alla cura può esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno.

Per calcolare il contributo di accudimento si utilizza il minimo vitale del diritto di famiglia.

La cura da parte dell’altro genitore nell’ambito delle relazioni personali come da consuetudine (“diritto di visita”, per esempio due fine settimana al mese e due settimane di vacanze così come i consueti giorni feriali) non dà diritto a un contributo di accudimento.

 

Reddito ipotetico

Il genitore che deve pagare contributi di mantenimento è obbligato, nella misura del possibile, a conseguire un reddito che gli consenta di pagare contributi di mantenimento sufficienti per i figli. Anche nel caso del genitore che provvede principalmente alla cura del figlio un’adeguata attività lucrativa a partire dall’inizio dell’obbligo scolastico del più giovane dei figli è considerata ragionevole. Se uno dei genitori non ha alcun reddito o ha un reddito insufficiente, può essere preso in considerazione, all’occorrenza, un reddito ipotetico.

Il reddito ragionevolmente presumibile viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

  • Obblighi di cura dei figli
  • Età
  • Salute
  • Formazione
  • Conoscenze linguistiche
  • Situazione del mercato del lavoro

Il tasso di occupazione ragionevolmente presumibile per persone con obblighi di cura dipende dai seguenti criteri:

  • Età e stato di salute del figlio
  • Sostegno da parte di altre persone
  • Risorse del genitore che assicura la cura

[1] Fonte : FSFM, Informazioni e consigli per compilare le convenzioni di mantenimento tipo della FSFM