Separazione e disoccupazione

Indennità di disoccupazione in caso di separazione e divorzio

In base alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) le persone che, in seguito a separazione o divorzio, sono costrette a riprendere l’attività lavorativa dipendente, ma non riescono a trovare subito un impiego, hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Possono quindi beneficiare delle prestazioni di quest’assicurazione (indennità, aiuto al collocamento ecc.), anche se non hanno versato contributi (v. LADI, art. 14, cpv. 2), per un totale di 90 indennità giornaliere al massimo (v. LADI, art. 27, cpv. 4).

Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera; a talune condizioni è possibile applicare questa norma anche se la persona interessata risiedeva in uno Stato dell’Unione europea.

La legge non fa distinzione tra la separazione o il divorzio pronunciati dal giudice e la separazione di fatto.

La definizione di evento determinante è importante ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché il diritto all’indennità di disoccupazione deve essere fatto valere entro 12 mesi dal giorno dell’evento.
La sentenza di separazione o di divorzio non costituisce sempre l’evento determinante.
Infatti, se già prima del pronunciamento della sentenza i coniugi vivevano separati di fatto, allora l’evento determinante è il giorno a partire dal quale i coniugi vivono separati di fatto (e non già il giorno della sentenza).

La separazione di fatto può allora costituire l’evento determinante e può essere fatto valere per rivendicare l’indennità di disoccupazione, a condizione che i coniugi abbiano un domicilio separato e che le questioni finanziarie siano chiaramente disciplinate.

Ad esempio, la persona, che rivendica l’indennità di disoccupazione dal 2 agosto 2018, in seguito alla sentenza di divorzio del 30 luglio 2018, ma che vive separata di fatto dal 1. marzo 2017, non ha purtroppo diritto all’indennità di disoccupazione. Infatti, l’evento determinante è il giorno a partire dal quale i coniugi vivono separati di fatto.

Lo scioglimento di una convivenza o la soppressione del contributo alimentare non danno diritto all’indennità di disoccupazione.

La legge si preoccupa di proteggere le persone che non erano intenzionate ad esercitare o a estendere un’attività salariata, ma che vi sono costrette per necessità economica per far fronte ad una nuova situazione imprevista. È con questo spirito che la cassa di disoccupazione valuta se esiste necessità economica.

La persona si annuncia personalmente presso l’ufficio regionale di collocamento (URC) ubicato nel distretto in cui risiede:

Per sapere quale sia l’URC di riferimento in base al proprio domicilio e per ottenere ulteriori informazioni al riguardo è possibile consultare il sito della sezione del lavoro della Divisione dell’economia del Canton Ticino.

 

Scarica il foglio informativo IAS sull’assicurazione contro la disoccupazione (valido dal 1.1.2022)