Autorità parentale

Cos’è l’autorità parentale?

L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio minorenne. Per autorità parentale si intende il diritto e il dovere dei genitori a dirigere la cura e l’educazione del figlio nell’ottica del bene del figlio e a determinare il suo luogo di dimora, a scegliere il nome del figlio, a rappresentarlo, ad amministrarne i beni e a prendere le decisioni che non è ancora in grado di prendere a causa dell’età e del suo livello di sviluppo. In tutto ciò i genitori devono tener conto dell’opinione del figlio. (art. 301-306 CC)

È importante distinguere il concetto di autorità parentale da quello di custodia, che serve invece a indicare la facoltà di abitare insieme al figlio, nella stessa economia domestica ed occupandosi dunque quotidianamente di lui.

L’autorità parentale può essere congiunta, ciò appartenere ad entrambi i genitori o esclusiva, cioè essere detenuta da un solo genitore.

Chi detiene l’autorità parentale?

 

Genitori sposati

I genitori sposati detengono l’autorità parentale congiunta sui figli minorenni.

 

Genitori divorziati

In caso di divorzio, è mantenuta di regola l’autorità parentale congiunta, a meno che ciò non risulti contrario al benessere del figlio.

 

Genitori non sposati

Se i genitori non sono sposati, per legge l’autorità parentale spetta alla madre.

Se i genitori non sposati desiderano l’autorità congiunta, il padre ricosce il figlio ed i genitori presentano una dichiarazione comune in cui attestano:

  • di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio
  • di essersi accordati in merito alla custodia e alla relazioni personali, o alla partecipazione alla cura del figlio
  • e di essersi accordati in merito al suo contributo di mantenimento.

Questa dichiarazione può essere rilasciata dai genitori al momento stesso della dichiarazione di riconoscimento del figlio: in questo caso va indirizzata al Servizio circondariale dello stato civile.

Se, invece, è rilasciata in un secondo momento, va indirizzata all’Autorità di protezione del domicilio del figlio.

Se un genitore rifiuta di rilasciare la dichiarazione, l’altro genitore può presentare all’Autorità di protezione del domicilio del figlio una richiesta di autorità parentale congiunta. L’Autorità di protezione potrà dunque accordare l’autorità parentale congiunta, a meno che ciò non sia contrario al bene del figlio.

In quali casi l’autorità parentale esclusiva è giudicata più adatta al bene del bambino rispetto all’autorità parentale congiunta?

Il Tribunale federale ha, negli ultimi anni, fissato una serie di criteri per l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva. L’autorità parentale esclusiva può essere necessaria nei casi in cui esistono serie conflitti duraturi tra i genitori tali da generare sofferenza nel minore e in cui l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva permette di sperare in un miglioramento della situazione.

In alcuni casi, infatti, l’autorità parentale congiunta può compromettere il benessere del bambino o, addirittura costituirne una minaccia, ad esempio quando a causa di disaccordi tra genitori decisioni importanti, come la scelta di trattamenti medici, tardano ad essere prese.

Tuttavia, l’autorità parentale esclusiva resta un’eccezione ben definita: normali conflitti o divergenze di opinioni, come possono accadere in tutte le famiglie in particolare in caso di separazione, non giustificano l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.

Anche una grande distanza tra i domicili dei due genitori non rappresenta in principio un ostacolo all’autorità parentale congiunta. Ciò che conta è che i genitori siano in grado di garantire una sufficiente collaborazione, che il bambino e il genitore non affidatario mantengano dei contatti e che il genitore non affidatario possa ricevere le informazioni importanti in merito al bambino.

Vedove e vedovi

Se i genitori detenevano l’autorità parentale congiunta, in caso di morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite. Ciò avviene in modo automatico, senza che sia necessario alcun intervento da parte di un’autorità.

Invece, se il genitore defunto deteneva da solo l’autorità parentale (autorità parentale esclusiva), essa non passa automaticamente all’altro genitore. In questo caso, l’autorità di protezione dei minori (ARP) esamina per legge quale soluzione è nel migliore interesse del bambino. A seconda di questa valutazione, l’ARP trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite o nomina un tutore per il bambino.

Se un genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva non desidera che nel caso della sua morte l’autorità parentale venga attribuita al genitore superstite, può formulare una richiesta in tal senso per iscritto all’attenzione dell’ARP competente. Può anche indicare un tutore di sua scelta per il figlio. È tuttavia molto importante motivare le proprie preoccupazioni. Queste direttive anticipate in ambito di autorità parentale non sono infatti vincolanti per l’ARP, ma saranno prese in considerazione nella misura del possibile. L’ARP ha il compito di chiarire e di valutare la situazione individuale del bambino orfano. Per questo è importante argomentare con completezza le ragioni alla base di tale scelta.

Campi d’applicazione

Affari quotidiani o urgenti

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere da solo su affari quotidiani o urgenti, o qualora non sia possibile raggiungere l’altro genitore. Con “affari quotidiani” si intendono tutte quelle questioni legate alla gestione quotidiana del figlio e delle sue attività (come la partecipazione a un’uscita scolastica di un giorno), o ad aspetti educativi di base, (come l’ora in cui andare a letto), o ancora alle modalità di cura di una normale influenza. Questo vale anche in caso di decisioni più importanti, ma che devono essere prese in urgenza, se risulta troppo complesso provare a contattare in tempi brevi l’altro genitore.

È, invece richiesto il consenso di entrambi i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta per decisioni più importanti e che esulano dalla gestione del quotidiano, come ad esempio:

  • la scelta del tipo di scuola
  • i trattamenti o gli interventi medici importanti
  • la gestione del patrimonio del figlio
  • l’adesione o l’uscita da una comunità religiosa
  • la pratica di sport pericolosi.

 

Cambio del luogo di domicilio

Il genitore che cambia il proprio domicilio deve informare l’altro genitore del trasferimento.

Se il genitore che ha la custodia del figlio vuole cambiare domicilio è necessario il consenso dell’altro genitore che detiene l’autorità parentale congiunta:

  • se il nuovo luogo di dimora del figlio si trova all’estero
  • oppure se, nel caso di un trasloco in Svizzera, il trasferimento ha ripercussioni rilevanti sulle possibilità per l’altro genitore di esercitare l’autorità parentale congiunta e i diritti di visita.

Se non è possibile trovare un accordo tra i genitori, sarà l’ARP che analizzerà la questione, tenendo conto dell’interesse del bambino, e prenderà una decisione.