Separazione e divorzio di genitori sposati

La separazione

La separazione può avvenire per una decisione comune dei coniugi o per volontà di uno solo di essi.

Se vi è un consenso reciproco e una buona disponibilità a trovare accordi e compromessi, i coniugi possono accordarsi tacitamente o per iscritto sulle modalità della loro separazione: si parla allora di separazione di fatto o di separazione extragiudiziale.

Quando invece i coniugi non riescono a trovare un accordo o uno dei coniugi teme che il partner non rispetti gli accordi presi, può essere sollecitato l’intervento di un giudice nell’ambito delle misure di protezione dell’unione coniugale. Il suo intervento può essere richiesto da entrambi i coniugi ma anche da uno solo di essi. Il giudice si occuperà allora di regolamentare, o validare, le modalità della loro separazione. Si parla in questo caso di separazione giudiziale.

Nei casi di coniugi con figli minorenni, la separazione giudiziale – pur non essendo obbligatoria – è fortemente raccomandata. Con la separazione giuridica vengono infatti regolamentati anche i contributi di mantenimento: se un genitore separato inoltra una richiesta per l’ottenimento di prestazioni sociali (API, AFI, riduzione premi cassa malati, etc), in assenza di una decisione ufficiale in merito, gli potranno essere computati degli alimenti ipotetici che rischiano di non permettergli l’ottenimento della prestazione richiesta, o di diminuirgliela notevolmente.

Partenza dall’abitazione comune: un coniuge è libero di lasciare il domicilio coniugale senza il consenso del partner e senza che sia stata presa una decisione da parte del giudice.

Un coniuge ha il diritto di lasciare l’abitazione comune insieme ai figli contro la volontà dell’altro quando la convivenza mette a rischio la sua persona, la sua sicurezza economica o il benessere della famiglia (per esempio in caso di violenza domestica) o quando ha deciso in maniera irrevocabile di separarsi o di divorziare. In questi casi è comunque fortemente raccomandato, dopo la partenza, di attivarsi rapidamente per fare richiesta delle misure di protezione dell’unione coniugale ed ottenere dunque una separazione giudiziale.

 

Le misure di protezione dell’unione coniugale

Le misure di protezione dell’unione coniugale sono quelle misure che il giudice prende per la salvaguardia della famiglia.

Al momento della separazione dei genitori vanno regolamentati vari aspetti, i principali sono:

  • Chi resterà nell’abitazione comune.
  • Con chi vivranno i figli (custodia o affido).
  • Le relazioni personali (diritto di visita).
  • I contributi di mantenimento per i figli
  • Se necessario, il contributo di mantenimento per il coniuge o la coniuge.
  • Attribuzione dell’abitazione comune: se non c’è un accordo tra i coniugi, sarà il giudice ad attribuire il diritto di restare ad abitare nell’appartamento o nella casa comune a uno o all’altro coniuge, e questo a prescindere da di chi dei due coniugi sia proprietario o a nome di chi sia stato fatto il contratto di locazione. Molto spesso, se vi sono dei figli, il diritto di restare nell’abitazione comune è attributo al genitore che ne ha la custodia, in modo da non imporre ulteriori cambiamenti ai figli. Nel caso di un appartamento o di una casa in affitto, il coniuge che lascia l’abitazione familiare resta responsabile per il pagamento dell’affitto fino alla prossima scadenza legale o contrattuale, anche se il giudice ha attribuito l’abitazione all’altro coniuge.

Per i punti successivi, si veda più oltre.

Procedure per la separazione

Se i coniugi sono sostanzialmente d’accordo sulla separazione e sulle sue modalità, possono redigere insieme una convenzione e indirizzarla al giudice competente (ossia al giudice del tribunale del domicilio dei coniugi). Il giudice può convocare i coniugi, ascoltarli e – se la convenzione rispetta le misure di protezione dell’unione coniugale – può validarla.

In Ticino ci si può rivolgere ai consultori familiari (gestiti da Coppia Famiglia e da Comunità Familiare) per una consulenza e un eventuale accompagnamento in merito agli aspetti da regolamentare e alla stesura della convenzione.

La Federazione Svizzera delle Famiglie Monoparentali mette inoltre a disposizione dei modelli di convenzione.

In assenza di un accordo reciproco, un coniuge può indirizzare al giudice competente una domanda unilaterale di misure di protezione dell’unione coniugale. Si consiglia di allegare alla lettera tutti i documenti importanti (certificato di matrimonio, certificato famiglia, certificato di domicilio, conteggio salario, contratto d’affitto, polizze assicurazioni malattia, etc). Il giudice convocherà poi i coniugi e potrà tentare una procedura di conciliazione per trovare degli accordi sui diversi aspetti da regolamentare. Se ciò non è possibile, sarà il giudice a decidere sulle modalità della separazione. I coniugi potranno poi eventualmente fare ricorso contro la decisione del giudice.

 

Fine della separazione

Se in un secondo momento i coniugi separati riprendono la vita comune, le misure stabilite al momento della separazione vengono automaticamente meno.

Alla separazione può invece far seguito il divorzio, tuttavia ciò non avviene in modo automatico ma occorre che almeno uno dei due coniugi separati ne faccia richiesta.

Il divorzio

A differenza della separazione (in cui i coniugi – pur vivendo separati – restano di fatto ancora sposati), il divorzio rappresenta la fine dell’unione coniugale. Oltre alle questioni di autorità parentale, custodia, diritti di visita e mantenimento, già regolate in fase di separazione, il divorzio comporta ulteriori conseguenze, in particolare a livello di divisione del patrimonio, del possibile cambiamento di cognome e della previdenza professionale (suddivisione del secondo pilastro).

Per divorziare occorre inoltrare al giudice competente (ossia al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi) una richiesta in tal senso. Il divorzio può essere richiesto da entrambi i coniugi di comune accordo (divorzio su richiesta comune) o unilateralmente da uno di essi (divorzio su richiesta unilaterale).

 

Divorzio su richiesta comune

Se la volontà di divorziare è condivisa, i coniugi possono inoltrare una richiesta comune di divorzio. Ciò non significa che devono già essere d’accordo su tutti gli aspetti da regolamentare (accordo completo), bensì semplicemente che hanno entrambi l’intenzione di porre fine alla loro unione coniugale (accordo parziale).

In caso di accordo completo, i coniugi avviano insieme la procedura di divorzio inoltrando al tribunale competente:

  • la richiesta di divorzio firmata da entrambi
  • la convenzione di divorzio firmata da entrambi
  • i vari documenti e giustificativi concernenti la loro situazione personale e finanziaria.

 

Il giudice esamina se la volontà di divorziare è effettivamente condivisa e si assicura che nella convenzione di divorzio siano rispettati gli interessi del figlio o dei figli minorenni.

La redazione di una convenzione di divorzio completa e corretta non è tuttavia un compito semplice. È consigliabile rivolgersi a un mediatore familiare o un avvocato.

In caso di accordo parziale, i coniugi avviano insieme la procedura di divorzio inoltrando al tribunale competente:

  • la richiesta di divorzio firmata da entrambi
  • i vari documenti e giustificativi concernenti la loro situazione personale e finanziaria
  • un’eventuale proposta parziale di convenzione di divorzio in cui sono esposti i punti su cui i coniugi hanno già trovato un accordo, firmata da entrambi, oppure possono presentare ognuno le proprie richieste scritte in merito ai punti su cui non è stato possibile trovare un accordo comune.
Che documenti portare dall’avvocato o dal mediatore?

Numerosi sono i documenti importanti da allegare alla domanda di divorzio (o di separazione).
È utile presentarsi al primo appuntamento con l’avvocato o con il mediatore con la documentazione completa. In questo modo si risparmia tempo e denaro.

 

In linea generale i documenti richiesti sono i seguenti:

  • atto di matrimonio (da richiedere all’ufficio di stato civile del distretto di celebrazione del matrimonio)
  • certificato di famiglia (per i cittadini svizzeri; da richiedere all’Ufficio dello stato civile) o lo stato di famiglia (per i cittadini stranieri; da richiedere al comune di domicilio)
  • il proprio certificato di domicilio e, se possibile, anche quello dell’altro coniuge
  • il proprio certificato di salario o altri documenti attestanti eventuali altre rendite, se possibile anche il certificato o gli altri documenti dell’altro coniuge
  • l’ultima dichiarazione delle imposte e l’ultima notifica di tassazione
  • il proprio certificato della cassa pensioni e, se possibile, anche quello dell’altro coniuge
  • documentazione sulle spese correnti:
  • contratto di locazione (e eventuale conguaglio delle spese accessorie) o interessi e ammortamento ipotecari, spese di riscaldamento
  • polizza cassa malati, eventuali spese mediche e/o dentarie
  • assicurazione economia domestica assicurazione stabili, assicurazioni RC privata, assicurazione RC e casco veicolo a motore, imposta di circolazione, eventuale contratto di leasing per veicolo a motore, eventuali altre assicurazioni
  • spese professionali indispensabili
  • eventuali debiti, eventuale elenco delle esecuzioni in corso (da richiedere all’Ufficio esecuzione e fallimenti)
  • convenzioni o sentenze riguardo altri oneri alimentari, etc
  • eventuale documentazione sulla sostanza

Divorzio su richiesta unilaterale

Se uno dei coniugi si oppone al divorzio, l’altro coniuge può inoltrare una domanda di divorzio su richiesta unilaterale dopo 2 anni di separazione. L’inizio della separazione è calcolato a partire dal momento in cui la coppia ha iniziato a vivere separatamente.

In casi eccezionali, ad esempio quando ci sono state violenze domestiche gravi che rendono insostenibile il proseguimento dell’unione coniugale, il divorzio può essere ottenuto prima della scadenza dei due anni. Si parla allora di divorzio per rottura del vincolo coniugale (CC, art 115).

L’ascolto del minore

Nell’ambito del divorzio, l’ascolto del minore è previsto dall’art. 298 del Codice di procedura civile: “I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. A partire dai 6 anni di età, vige dunque di fatto un obbligo di audizione del minore, che ha lo scopo di verificare gli interessi, i bisogni e i desideri del figlio, che devono essere tenuti in considerazione all’interno della procedura di divorzio.