Separazione di genitori non sposati
Le convenzioni per genitori non sposati che convivono
La nascita di un figlio comporta per i genitori l’assunzione di determinati diritti e doveri. Quando questo avviene al di fuori di un matrimonio, è consigliato ai genitori conviventi di prendersi il tempo, fin da subito, per accordarsi in modo vincolante su come regolamentare nel corso del tempo – ed anche in caso di separazione – le responsabilità di cura del bambino e i contributi di mantenimento. Questo tipo di accordo non è obbligatorio per i genitori conviventi; tuttavia, se esiste una convenzione sottoscritta dai genitori ed approvata dall’ARP, essa può essere fatta valere e rende dunque possibile – qualora fosse necessario – l’accesso all’anticipo alimenti, permettendo al genitore che avrebbe diritto di riceverli di guadagnare tempo prezioso. Queste convenzioni tra genitori conviventi possono, inoltre, essere d’aiuto se in un secondo momento sorgessero contrasti tra genitori.
La procedura per la separazione di genitori non sposati è di fatto simile a quella per genitori sposati.
Procedura se esiste già una convenzione completa approvata dall’autorità competente
Se è già stata stipulata ed approvata dall’autorità competente una convenzione completa, in cui sono già regolamentati anche i contributi di mantenimento, la separazione può avvenire senza alcun ulteriore intervento delle autorità.
Procedura in caso di accordo tra genitori sul contenuto della convenzione
Se, invece, non esiste una convenzione completa, o se vi sono dei cambiamenti della situazione personale e finanziaria dei genitori che rendono necessaria una modifica della convenzione già stipulata, i genitori devono redigere una convenzione (o una nuova versione delle convenzione) e sottometterla per approvazione all’autorità competente (l’ARP del domicilio del figlio), che dopo aver raccolto da loro la documentazione necessaria (link alla lista dei documenti), stabilirà un contratto per l’obbligo di mantenimento e le relazioni personali tra genitori e figli.
Procedura in caso di disaccordo tra genitori sul contenuto della convenzione
In caso di disaccordo tra i genitori, ad esempio in merito all’ammontare del contributo di mantenimento, la competenza passa dall’ARP alla Pretura che su azione di un coniuge stabilirà il contributo di mantenimento, le relazioni personali e la custodia dei figli.
La procedura in Pretura inizia con un’istanza di conciliazione.
La mediazione
Le coppie non sposate che si separano possono pure rivolgersi ai Consultori familiari che aiutano nel trovare gli accordi più adeguati ai bisogni dei figli. L’accordo stipulato nell’ambito della procedura di mediazione può poi essere sottoposto all’Autorità regionale di protezione competente per essere omologato.
Nel Cantone Ticino esistono quattro Consultori: due gestiti dall’Associazione Comunità familiare a Lugano e Bellinzona e due gestiti dall’Associazione Centro Studi e Coppia Famiglia a Mendrisio e Locarno.
Che documenti portare dall’avvocato o dal mediatore?
Numerosi sono i documenti importanti da allegare alla domanda di divorzio (o di separazione).
È utile presentarsi al primo appuntamento con l’avvocato o con il mediatore con la documentazione completa. In questo modo si risparmia tempo e denaro.
In linea generale i documenti richiesti sono i seguenti:
- atto di matrimonio (da richiedere all’ufficio di stato civile del distretto di celebrazione del matrimonio)
- certificato di famiglia (per i cittadini svizzeri; da richiedere all’Ufficio dello stato civile) o lo stato di famiglia (per i cittadini stranieri; da richiedere al comune di domicilio)
- il proprio certificato di domicilio e, se possibile, anche quello dell’altro coniuge
- il proprio certificato di salario o altri documenti attestanti eventuali altre rendite, se possibile anche il certificato o gli altri documenti dell’altro coniuge
- l’ultima dichiarazione delle imposte e l’ultima notifica di tassazione
- il proprio certificato della cassa pensioni e, se possibile, anche quello dell’altro coniuge
- documentazione sulle spese correnti:
- contratto di locazione (e eventuale conguaglio delle spese accessorie) o interessi e ammortamento ipotecari, spese di riscaldamento
- polizza cassa malati, eventuali spese mediche e/o dentarie
- assicurazione economia domestica assicurazione stabili, assicurazioni RC privata, assicurazione RC e casco veicolo a motore, imposta di circolazione, eventuale contratto di leasing per veicolo a motore, eventuali altre assicurazioni
- spese professionali indispensabili
- eventuali debiti, eventuale elenco delle esecuzioni in corso (da richiedere all’Ufficio esecuzione e fallimenti)
- convenzioni o sentenze riguardo altri oneri alimentari, etc
- eventuale documentazione sulla sostanza
Separazione di genitori non sposati: quali diritti e tutele?
Nonostante nella separazione di genitori non sposati intervengano autorità diverse rispetto alle separazioni e divorzi delle coppie sposate, ed anche le procedure sono in parte distinte, alcuni importanti diritti e tutele sono garantiti anche in questo caso, in particolare nei confronti dei figli dei genitori non sposati.
Con l’introduzione nel 2017 del nuovo diritto di famiglia, i contributi di mantenimento per i figli sono calcolati allo stesso modo senza distinguere tra separazione/divorzio di genitori sposati separazione di genitori non sposati. Ciò alfine di garantire gli stessi diritti a tutti i figli, indipendentemente dal tipo di unione tra i loro genitori.
Partenza dall’abitazione comune. Anche nel caso di una coppia non sposata, un partner è libero di lasciare il domicilio comune senza il consenso del partner e senza che sia stata presa una decisione da parte dell’autorità competente.
Un partner ha il diritto di lasciare l’abitazione comune insieme ai figli contro la volontà dell’altro quando la convivenza mette a rischio la sua persona, la sua sicurezza economica o il benessere della famiglia (per esempio in caso di violenza domestica) o quando ha deciso in maniera irrevocabile di separarsi o di divorziare. In questi casi è comunque fortemente raccomandato, dopo la partenza, di attivarsi rapidamente presso la Pretura affinché venga stilata o modificata la convenzione. Anche nei casi di genitori non sposati l’autorità competente può regolamentare chi resterà nell’abitazione comune.
L’ascolto del minore. Anche i figli di genitori non sposati hanno diritto di essere ascoltati nell’ambito della separazione.
L’ascolto del minore
Nell’ambito del divorzio, l’ascolto del minore è previsto dall’art. 298 del Codice di procedura civile: “I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. A partire dai 6 anni di età, vige dunque di fatto un obbligo di audizione del minore, che ha lo scopo di verificare gli interessi, i bisogni e i desideri del figlio, che devono essere tenuti in considerazione all’interno della procedura di divorzio.